Il ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo



1. CANONISTI, CHIESA E DIRITTO

1.1 Introduzione

Chi, cosa, come, sia –e debba essere– il canonista contemporaneo (e quindi anche ‘di domani’) dipende senza dubbio da cosa è (e sarà) l’oggetto specifico della sua attività nella Chiesa: il suo ‘ruolo’, la sua ‘funzione’.

Il presente (ed il futuro) del canonista è connesso alla quotidianità dell’attività giuridica ecclesiale, alla quotidianità cioè del corretto funzionamento delle relazioni tra la Chiesa come tale ed i singoli fedeli o gruppi di fedeli al proprio interno, come sostanzialmente regolamentato dai Codici canonici, ma anche alla quotidianità delle relazioni della Chiesa con le altre realtà di appartenenza, almeno funzionale, degli stessi fedeli: la c.d. società civile –statuale– cui il Diritto canonico, in realtà, non si è mai dedicato esplicitamente nel secolo dei Codici oltre, sempre di più, all’incontro anche col Diritto proprio di altre comunità religiose, sempre più delocalizzate e interagenti pure nei territori dell’antica cattolicità, Ortodossi ed Islamici in primis.

Una prospettiva articolata e complessa che permette di evidenziare già in limine l’insufficienza che il termine “canonista” ha assunto durante il sec. XX, il secolo codificatorio: il secolo in cui il Diritto della Chiesa si è trasformato in “Diritto dei Canoni” …non però quelli dei Concili ecumenici ma quelli dei Codici, dopo essere stato per secoli “Diritto delle Decretali” o della concreta vita vissuta. Un Diritto, quello delle Decretali, che era “on demand” e “on time”: accompagnava la vita, mantenendosi in coda alla vita, così come accade ancor oggi –genericamente– in common Law, dove la ‘sede’ propria del Diritto non è il Codice ma il Tribunale.

Il Diritto canonico codiciale, per contro, è divenuto spesso un Diritto “off time”: pre-esistente, pre-scindente, pre-sumente, un insieme di species-facti già date alle quali la vita deve adattarsi per poter essere presa in considerazione e sperare di trarne qualche esito concreto.

Passando dalle Decretali ai Codici, tuttavia, assieme allo ‘strumento’ ed al suo utilizzo si è stravolta anche l’identità dell’operatore che lo gestisce… ed il canonista ha smesso di svolgere il proprio ruolo rivolto espressamente alla ‘vita ecclesiale’ nella ricerca della miglior soluzione per la vita (e sopravvivenza) della Chiesa, per ridursi a quello ‘curiale’ dell’applicazione esegeticamente esatta della Norma pre-confezionata da chi aveva la necessaria e sufficiente ‘autorità’ per farlo.

1.2 Il giurista ecclesiale

Per questo credo che oggi, anziché di “canonista”, sarebbe preferibile parlare di “giurista ecclesiale”, come di fatto era ritenuto il canonista classico: prima di tutto un “giurista”, a tutto tondo, (spesso anche “utroquista”) che si occupa della dimensione giuridica –e non solo o tanto legale– del vivere quotidiano delle diverse realtà e comunità cristiane.

Non si dimentichi inoltre che il proprium del ‘giurista’ quo tale non è affatto l’applicazione del Diritto identificato con la Lex, ma la sua “inventio” intesa come ‘ricerca/concepimento/creazione’ dell’attuale miglior soluzione alle situazioni problematiche e/o conflittuali del vivere sociale e comunitario. Come la storia ben dimostra: “giurista” in senso proprio non è né il Giudice né il Legislatore, né chi governa… ma il “giureconsulto”: non Giustiniano o Gregorio IX, ma Triboniano e Raimondo di Peñafort, non Pio X e Benedetto XV, ma il Card. Gasparri. Non per nulla furono i Digesta e non il Codex a concentrare gli Iura quali ‘fontes Iuris’, ben distinti dalle Leges.

È la posizione irrinunciabile di Paolo Grossi secondo cui proprio i giuristi “fanno” lo Ius e non i Legislatori, che fanno solo Leges. Per di più: al di là del puro volontarismo (formale) del Legislatore e degli interessi di parte di cui egli si faccia via via espressione (tanto pubblici che privati, tanto di categoria che individuali) nella propria attività, rimane sempre la c.d. Giurisprudenza –quale insieme degli innumerevoli iudicata– a costituire la base certa e stabilizzante di qualsiasi consolidazione giuridica …anche nella forma codificata.

1.3. La reale sfida in atto

Per introdurre la riflessione e la conseguente delineazione del “ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo” (e non solo) bastino in questa sede alcuni fatti contemporanei quali: [a] la questione tributaria germanica e [b] un fatterello di cronaca di paese: la questione della tomba di un bimbo di nove anni morto di tumore che voleva sulla lapide i simboli della sua (vera) passione, il calcio.

Si potrebbero aggiungere [c] la cremazione delle salme dei defunti o [d] la dispersione nell’ambiente delle ceneri frutto di tale cremazione o molti altri problemi assolutamente reali e concreti di cui l’attualità ecclesiale e sociale (anche solo europea) trabocca, spesso in balia di mass media intenzionati soltanto a mettere in mostra l’inadeguatezza dell’agire istituzionale della gerarchia cattolica.

Il motivo di questa lettura dei fatti e della conseguente riflessione è palese: di queste cose le Norme codiciali (= i Canoni) spesso non dicono praticamente nulla e, di conseguenza, neppure un certo tipo di canonista lo potrebbe, trovandosi privo del suo principale riferimento: la Legge… “dura”, ma pur sempre rassicurante nelle sue solide ‘certezze’.

Il giurista ecclesiale contemporaneo (e, non di meno, futuro), invece, deve saper utilizzare a pieno titolo, e con piena competenza, due strumenti irrinunciabili per la vita giuridica ecclesiale: la “logica Iuris” e la “logica Ecclesiæ”. Esattamente quanto stabilito –nella sua sostanza– dalla riforma degli studi canonistici di dieci anni fa e (non sia giudicato inutilmente retorico affermarlo in questa sede) quanto operato nello strutturare il Programma degli studi in questa Facoltà di Diritto canonico, all’interno del più ampio e fecondo “Institutum Utriusque Iuris” della Pontificia Università Lateranense.

Logica Iuris” e “logica Ecclesiæ”, che possono essere lette come ampliamento dell’orizzonte operativo del giurista ecclesiale rispetto al solus textus imposto dalla prescrizione ‘codicistica’ del 1917 e così ancor oggi praticata in alcune Istituzioni didattiche ed accademiche ecclesiastiche/pontificie. Logiche e rationes che –di per sé– lo strumento chiamato “Codice” pretende di fissare staticamente ma che, per contro, la vita continua a declinare ed alimentare quotidianamente secondo le proprie inarrestabili dinamiche.


2. GIURIDICITÀ ED ECCLESIALITÀ

Si tratta, dunque, di sapersi chiedere, con [a] realisticità, [b] concretezza, [c] competenza e [d] consapevolezza, nelle diverse situazioni: quid Iuris et quid Ecclesiæ hodie in hoc?

- Da una parte, ovviamente, la domanda circa il quid Iuris concentra in sé la fondamentale dimensione giuridica delle situazioni e vicende di cui ci si debba occupare in riferimento o in ragione della vita ecclesiale o dei fedeli come tali, anche in rapporto ad altri Ordinamenti giuridici come sono quelli statuali o il comunitario o l’internazionale o anche –perché no?– quelli di altre Confessioni religiose.

- Dall’altra parte la domanda circa il quid Ecclesiæ indica lo specifico ambito esistenziale cui occorre riferirsi nel ricercare la corretta soluzione secundum Ius ai problemi che emergano in riferimento o in ragione della vita ecclesiale stessa, tanto di singoli fedeli che di loro –eventuali– raggruppamenti.

Questa seconda domanda, tuttavia, risulta più articolata e complessa della precedente: il quid Ecclesiæ infatti non può prescindere dalla considerazione di alcuni elementi e fattori del tutto costitutivi per la Chiesa stessa e quindi, alla fine, anche per il suo Diritto. Si tratta infatti di considerare che la Chiesa non esiste per se stessa né fine a se stessa ma per il compimento di una specifica ‘missione’: annunciare e rendere efficace la salvezza cristiana per ogni uomo. Poiché tuttavia questo non potrebbe realizzarsi senza uno specifico riferimento al destinatario ultimo della missione ecclesiale, la domanda sul quid Ecclesiæ non potrà non fare i conti con quella più radicale sul quid personæ, tutte le volte che sia in gioco un singolo uomo o donna: ciò che tradizionalmente veniva indicato –in modo assolutamente generico– con la formula “salus animarum”.

2.1. Come chiedere

Le ‘domande’ circa il quid Iuris, quid Ecclesiæ, quid personæ, non possono essere affrontate né soddisfatte ai nostri giorni se non adottando specifici atteggiamenti.

a) Realisticità. Si tratta prima di tutto di adottare una concezione del Diritto che sia ‘realistica’ e non soltanto ‘realista’ poiché, per essere “realisti(ci)”, non basta affatto affermare che una “res” esiste, né basta affermare che quando tale “res” sia “giusta” ci si trova innanzi al Diritto (identificato ontologicamente con la “ipsa res iusta”). Essere ‘realistici’ in campo giuridico significa e comporta l’attenzione meticolosa alla quotidianità, agli andamenti giurisprudenziali, alle richieste o reazioni della pubblica opinione (intra ed extra ecclesiale), alle nuove ‘esigenze’ giuridicizzate nei/dai diversi Ordinamenti, alla tipologia ed intensità delle richieste e rivendicazioni, all’estendersi e/o contrarsi delle materie normate, all’infinità di questioni che ogni giorno si accetta (o si pensa) di poter affidare all’attività di un Avvocato/Patrono, ecc.

b) Concretezza. Un secondo passo irrinunciabile comporta l’assunzione della ‘concretezza’ delle questioni che finiscono per diventare anche giuridiche, Ciò di cui il Diritto finisce sempre per occuparsi sono cose concrete che entrano concretamente nella vita delle persone, poiché l’approccio giuridico tende a far emergere le questioni man mano che si avvicinano al nucleo più ‘intimo’ delle persone: ciò a cui tengono di più e, quindi, sono maggiormente spinte a (far) ‘tutelare’.

c) Competenza. In un mondo ormai ultra specializzato, in cui le distinzioni in qualunque materia e campo hanno precisioni ‘atomiche’, il giurista ecclesiale non può più conoscere soltanto le Leggi e le Norme del proprio Ordinamento giuridico quasi che esso possa ‘contenere’ ed esprimere l’intera realtà del vissuto ecclesiale. Non di meno alcune questioni sorte e ‘risolte’ giuridicamente nella Chiesa europea medioevale si ripropongono oggi a molte delle c.d. “giovani Chiese” in contesti assolutamente diversi …ma non dal punto di vista funzionale.

d) Consapevolezza. Il giurista ecclesiale odierno dev’essere consapevole della portata sempre più totalizzante delle questioni anche solo ‘regolamentari’ che attraversano il mondo contemporaneo spesso ben al di là del solo Diritto statuale mentre, dall’altra parte, la præstantia istituzionale, sociale e culturale, della Chiesa (cattolica) è via via scemata nell’ultimo secolo. Ormai sparita la piattaforma culturale condivisa di riferimento ontologico-etico-religioso (=la Christianitas) anche molte soluzioni pratiche, tipiche dello Ius publicum ecclesiasticum (externum) originario non presentano più oggi alcuna plausibilità socio-culturale.

2.2. Cosa chiedere 

a) La domanda circa il “quid Iuris” delle diverse situazioni ecclesiali non è indipendente dalla domanda sul “quid Ius”, mai davvero risolta sino ad oggi soprattutto dalle correnti di pensiero (giuridico, filosofico e teologico) meno attente alla dimensione esistenziale; se il Diritto è –realisticamente– quello che ci consegnano i giornali e le cronache, poiché lì (=in tale Ius) si concentra il maggior ‘prezzo’ del vivere umano, il giurista ecclesiale dovrà imparare a distinguere nei comportamenti umani quelli che assumono particolari e specifici significati per l’identità e la relazionalità di ciascuno verso tutti gli altri all’interno dello stesso ambito vitale. Riconosciuto in quest’ambito che [a] il Diritto è la “soluzione pacificante” del vivere sociale e/o comunitario, che [b] esso riguarda prima di tutto la verità delle relazioni intersoggettive, che [c] la sua esistenza è connessa a precise attività realizzate nel sociale, cosa e quanto “di Diritto” sia contenuto o possa essere introdotto nella quotidianità del vivere ecclesiale dovrà essere esaminato in base a soggetti, oggetti e circostanze connessi ad ogni ‘gruppo/ambito di fatti esistenziali’ considerati.

b) All’esame delle concrete relazioni intersoggettive si affianca la domanda circa il “quid Ecclesiæ in hoc”; domanda di grande fondamento e di grandi prospettive; domanda che non può trovar risposta senza una conoscenza vera e profonda dell’essere Chiesa in tutte le sue componenti ed in tutte le sue ‘localizzazioni’ spazio-temporali. A questa insopprimibile istanza ha cercato di offrire risposta la riforma degli studi canonistici del 2002/2003 con l’introduzione del Primo Ciclo quasi unicamente teologico. Solo la corretta percezione, infatti, di cosa significhi e comporti l’essere Chiesa –il doverlo ed il volerlo essere– può guidare l’esercizio di un’adeguata attività giuridica ecclesiale. 

Quanto, in quale modo, ma soprattutto perché, la quotidianità coinvolge l’adesione ecclesiale dei singoli e delle comunità cristiane? In che cosa, in quale misura, con quale rilevanza e quali conseguenze, determinati comportamenti coinvolgono oggi la sostanza dell’essere cristiani?

2.3 Identità e missione ecclesiale

Un tal genere di domande non trova, tuttavia, risposta immediata ma chiede di scendere più in profondità, a livello costitutivo della Chiesa: “quid Ecclesiæ identitatis in hoc?” E “quid Ecclesiæ missionis?

Ne deriva, per il giurista ecclesiale, la necessità di chiedersi sempre –con realisticità, concretezza, competenza e consapevolezza– quanto [a] la situazione come tale o [b] qualcuna delle sue componenti (soggetti o oggetti) o circostanze, o [c] delle sue dirette conseguenze –sempre rigorosamente ‘esterne’ e quindi di per sé visibili (al di là di un’eventuale, attuale, occultezza)– coinvolga la Chiesa come tale (=la sua identità e missione) non in ragione del suo semplice e fattuale ‘esser-ci’ (in quella situazione) ma del suo specifico e concreto ‘essere Chiesa’ in quella situazione.

È chiaro che nessuna risposta potrebbe prender corpo senza chiedersi e ‘fissare’ prima che cosa sia, significhi e comporti essere “Chiesa”: la Chiesa di Gesù Cristo!

Quid Ecclesia? Dunque, prima del quid Ecclesiæ?

Più concretamente: quid Ecclesiæ identitatis? Quid Ecclesiæ missionis?

Certo non si può innestare qui l’intera Ecclesiologia, né pretendere di somministrarne soltanto alcune ‘pillole’ immediatamente efficaci; non di meno: gioverà ai canonisti esplicitare qualche punto di vista critico rispetto a molti presupposti (più o meno) teologici, inveterati ma assolutamente costitutivi per le forme istituzionali e giuridiche che ne derivano concretamente.

Che la missione affidata da Cristo agli Apostoli ed all’intera Chiesa sia volta a far sì che l’umanità intera entri nel “riposo definitivo di Dio” (cfr. Eb 4, 1-11) non è certo dubitabile; le affermazioni escatologiche riportate da S. Giovanni nei propri scritti sono innumerevoli quanto inequivocabili in merito (cfr. Gv 14, 2-3, passim). Che, di conseguenza, la concreta realizzazione di tale missione consista nell’annunciare il Vangelo ad ogni uomo introducendolo nella salvezza eterna attraverso il Battesimo (cfr. Mc 16, 15-16; Mt 28, 18-20) è conseguenza immediata: ciò a cui per secoli si è dato il nome di “salus animarum” ed in vista e ragione di cui sono state effettuate numerosissime e radicali scelte operative ecclesiali, tanto a livello di indirizzo, che di Istituzioni, che di correlative Norme di strutturazione e funzionamento. Ciò che, in senso lato, costituisce proprio il cuore del Diritto canonico nel suo fissare il minimo condiviso affinché le cose siano ciò che ‘devono’ essere.

Questo, però, in sé e per sé non offre alcuna evidenza circa le concrete modalità attuative di tale missione né, tanto meno, i suoi strumenti di realizzazione istituzionale.

2.4 Chiesa, Diritto e persona

Poiché, dunque, la Chiesa non è fine a se stessa ma costituisce ad ogni buon effetto uno strumento, un medium, tra la salvezza escatologica cristiana e la vita di ciascun uomo nella storia, l’individuazione e la formalizzazione di quanto necessario a realizzare la propria identità più profonda non può prescindere dalla corretta identificazione del destinatario di tale attività: l’uomo concreto, la persona creata ad immagine e somiglianza di Dio stesso, destinataria del Vangelo di salvezza. In tal modo, in tutti i casi e le circostanze in cui non si tratti di questioni di mera struttura e funzionalità istituzionale, la domanda sul quid Ecclesiæ dev’essere immediatamente correlata con quella sul quid personæ in Ecclesia, ponendo così la persona quale vero fondamento e criterio dell’azione ecclesiale. Già nella Seconda Giornata canonistica interdisciplinare (dell’anno 2007) si sono date ampie motivazioni della necessità di riferirsi alla –concreta e specifica– “persona” e non al solo –generico– “essere umano”.

A partire dal Concilio, infatti, la Chiesa cattolica si è posta consapevolmente innanzi ad una nuova percezione ontologico-metafisica della persona, vedendola come una realtà corporeo-spirituale indivisibile, aperta alla relazione interpersonale e capace di relazione col Dio trascendente. Si è così assunta una visione integrata ed integrante di persona in cui le diverse “componenti” (in primis l’anima) non sono mai isolabili/estrapolabili/riducibili senza perdere l’intera persona, vera destinataria tanto dell’azione divina che della missione ecclesiale.

La Chiesa voluta da Cristo, infatti, ed affidata agli Apostoli ed al loro ministero non ha negli uomini dei referenti indiretti che rimandano in realtà ad un’anima quale unico e fondamentale elemento assiologico –estrinseco– della propria attività. Il Verbo si è fatto uomo –integrale– per portare agli uomini –integrali– la salvezza escatologica –integrale–; ha agito e patito nel corpo quanto realizzava nello spirito ed ha promesso la risurrezione della carne perché la persona umana permanga ‘integra’ –anche– nell’eternità. Destinataria dell’azione ecclesiale in sé medesima (tanto spirituale che istituzionale) non è pertanto la sola ‘anima’ ma la persona integra ed integrale: è ad essa che deve riferirsi l’attività giuridica ecclesiale ogni qual volta ci sia in gioco ‘qualcuno’, la sua fede o la sua vita. Tutta la dimensione e l’azione sacramentaria –pressoché esclusiva del cristianesimo– ne è la prova e lo strumento più evidente: senza la corporeità personale i Sacramenti non possono essere celebrati. Non un’ipotetica salus animarum, quindi, ma la concreta dignità ontologica della persona, teologicamente prospettata e compresa quale “immagine di Dio”, deve costituire il fulcro per la ‘leva’ dell’azione ecclesiale nel mondo.


3. PROBLEMATICHE GIURIDICHE ECCLESIALI ATTUALI

3.1 La questione tributaria tedesca

La prima situazione concreta a cui dedichiamo attenzione dal punto di vista giuridico ed ecclesiologico insieme  è quella pluridecennale del finanziamento da parte dei fedeli cattolici tedeschi alla Chiesa; questione finalmente giunta al proprio epilogo normativo canonico col Decreto generale della Conferenza episcopale tedesca del settembre 2012, approvato dalla S. Sede ed entrato in vigore in data 24/09/12, che risolve sotto il profilo formale-operativo la questione dell’abbandono formale della Chiesa; questione la cui portata –proprio in Germania(!)– ha indotto alla modifica dello stesso Codice canonico latino nel 2010 col m.p. “Omnium in Mentem” proprio in relazione alla nullità del Matrimonio per difetto di forma di coloro che risultavano (almeno secondo l’anagrafe statale dei Culti) essere formalmente usciti dalla Chiesa cattolica (cfr. Cann. 1117; 1086 §1; 1124) senza che, per contro, la Chiesa come tale avesse potuto giocare qualche ruolo all’interno di tale ‘recesso formale’.

Si tratta di una questione di grande problematicità che ha coinvolto la Chiesa tedesca a vari livelli per vari anni e della cui gravità e pregnanza rendono ragione il parere dato da W. Aymans più di trent’anni fa, oltre all’intramontabile saggio di E. Corecco proprio sull’uscita dalla Chiesa per ragioni fiscali.

Dal punto di vista espressamente canonistico la questione pone vari problemi: primo tra tutti il dovere, assolutamente aspecifico, di tutti i fedeli di sovvenire alle necessità della Chiesa (cfr. Can. 222 §1). Dovere aspecifico in quanto non precisato nel Codice né [a] nell’individuazione di ‘quale’ sia la Chiesa nei confronti della quale tale ‘dovere’ diventi ‘obbligo’ specifico giuridicamente esigibile oltre che [b] in nessuna delle sue possibili modalità attuative.

Per contro in Germania è ormai del tutto chiaro che tale dovere –per quanto generico ed aspecifico– dev’essere inteso sussistere e doversi assolvere [a] nei confronti della Conferenza episcopale tedesca, [b] attraverso il sistema tributario statuale, come previsto dalla Legge dell’11 agosto 1919, ai tempi della Repubblica di Weimar. La questione è tanto più complessa poiché non riferibile neppure al Diritto concordatario, dipendendo invece da quello unilaterale dello Stato. Ci si trova così innanzi ad alcuni altri problemi strutturalmente interessanti dal punto di vista espressamente giuridico ecclesiale quali, p.es., il rapporto tra il domicilio canonico (diocesano) dei fedeli (cfr. Cann. 102; 106; 107) e la referenzialità di uno specifico territorio di carattere socio-politico (Stato, Lander, Città anseatica) invece che ecclesiastico (Parrocchia, Diocesi), come invece potrebbe ipotizzarsi in caso di Diritto concordatario che fissasse per Legge canonica il territorio extra-diocesano di riferimento.

In tal modo il semplice domicilio diocesano finisce per determinare [a] non solo ‘quale’ sia la Chiesa –non però ‘nazionale’ (poiché tale concetto non esiste canonicamente)– cui dare il proprio contributo economico in quanto fedeli, ma anche [b] secondo quali specifiche modalità (nel caso: il sistema tributario statuale), oltre che [c] molto maggiormente, poiché questo interviene a specificare una Legge generale indeterminata, il ‘quanto’ ciascuno debba versare; non di meno [d] la conseguenza indiretta del rifiuto di adattarsi a tale modalità attuativa della previsione aspecifica del Can. 222 diventa una vera Sanzione penale per il Delitto di Scisma.

Pare chiaro che in questo tipo di circostanza non sia affatto sufficiente chiedersi “quid Iuris”? È, infatti, altrettanto evidente la necessità di chiedersi –e ben prima(!)– “quid Ecclesiæ” e “quid de Ecclesia in hoc”?

Dal punto di vista ecclesiale, infatti, il problema –finalmente risolto nel 2012– era accettare il principio che un battezzato potesse ‘uscire’ dalla Chiesa senza alcun contatto con la Chiesa stessa, ma attraverso una semplice dichiarazione rilasciata all’Amministrazione tributaria dello Stato e da questa successivamente trasmessa alla Conferenza episcopale nazionale in sede di computo delle somme annuali dovute e raccolte quali imposta di Culto. La questione aveva già mosso nel 2006 il Pontificio Consiglio per i Testi legislativi che aveva fissato, attraverso una semplice “Lettera circolare”, la modalità sostanziale di gestione dell’abbandono formale della Chiesa. In tali indicazioni s’indicava la necessità di un incontro (o almeno di sua richiesta o proposta) da parte dell’Autorità ecclesiale (Parroco o Ordinario) col fedele interessato così da poter verificare l’effettiva volontà dell’atto e, soprattutto, delle sue pesantissime conseguenze: proprio quanto è stato fissato dal Decreto generale del settembre 2012.

3.2 La questione funeraria

Il secondo esempio giuridico-ecclesiale cui indirizzare in questa sede qualche specifica attenzione è costituito da un semplice fatto di cronaca e non più a quella che potrebbe ritenersi una vera questione di principio. Si tratta di una vicenda riguardante la gestione cimiteriale in una parte d’Europa che, evitato il passaggio napoleonico, non ne ha adottato le Norme che distaccavano i cimiteri dalle chiese, lasciando così giungere fino a noi la questione, anche di fatto, di un vero “Diritto canonico funerario” gestito su base ‘propria’ dalle singole comunità ecclesiali (sostanzialmente le Parrocchie) attraverso strumenti provenienti dal passato e ormai sconosciuti ai Paesi post-napoleonici (com’è invece in gran parte dell’Italia). Secondo i Cann. 1240-1243 del CIC i cimiteri sono “luoghi sacri” e come tali vanno gestiti da parte della Chiesa, ovviamente nel caso in cui ne possieda (cfr. Can. 1180).

Orbene nella città di Dortmund (nella Renania Settentrionale-Vestfalia) a novembre 2012 si è verificato un fatto che ha fatto scalpore ben al di là dei confini della città stessa, giungendo a coinvolgere l’ormai onnipresente “facebook” con decine di migliaia di “post” in merito. Si è trattato della controversa sepoltura di un bambino di nove anni, morto di tumore che aveva dichiarato di voler sulla tomba i simboli della sua squadra di calcio del cuore: il Borussia Dormund, appunto; la sua vera “passione”… il suo ‘credo’. Ciò tuttavia era in contrasto con gli Statuti e le altre Norme vigenti per la gestione del cimitero cattolico: struttura che in tale contesto è ‘non pubblica’ come invece nei territori post-napoleonici.

La questione, inizialmente non compresa dalla maggior parte dell’opinione pubblica anche internazionale, riguardava l’apposizione di simboli non cristiani (cattolici) sulla tomba all’interno di un cimitero confessionale: un pallone da calcio invece del crocifisso! Se il fatto non susciterebbe –almeno in Italia– alcuna meraviglia nei cimiteri ‘pubblici’ dove già da tempo si vedono anche motorini, macchine da corsa, moto, biciclette, ecc. all’interno di un cimitero confessionale ‘privato’ la questione non è affatto trascurabile.

La cosa maggiormente interessante di questa circostanza non è tuttavia il fatto in sé, ma la reazione incredula del Consiglio di gestione del cimitero parrocchiale che si è trovato completamente spiazzato tanto dalla richiesta dei genitori che, più ancora, dalle polemiche (attraverso “facebook”) succedute al primo, naturalissimo ed ovvio rifiuto di poter procedere secondo tale volontà e richiesta.

Al di là della successiva risposta conciliante espressa dal gestore del cimitero, che ammetteva i simboli sportivi in via subordinata a quelli religiosi, chiudendo così una querelle del tutto imprevedibile e non intenzionale, non si possono trascurare alcuni elementi tanto giuridici che ecclesiologici.

- Circa il “quid Iuris”: è possibile negare ad un infra-quattordicenne soggetto canonicamente a patria potestà quanto chiesto in suo favore dai genitori i quali, cattolici praticanti, abbiano di per sé diritto ad utilizzare il cimitero confessionale per sé e la loro famiglia? La volontà espressamente difforme di un ragazzino che abbia già raggiunto l’uso di ragione è in grado oppure no di contrastare tale diritto spettantegli in ragione dei genitori?

- Allo stesso tempo, non si può trascurare l’aspetto prettamente teologico della vicenda: il “quid Ecclesiæ in hoc?” Concretamente, infatti, non solo non è fuori luogo ma anche occorre domandarsi quale sia lo specifico di un cimitero confessionale e, al suo interno, di quanto non abbia una logica e subordinata connessione con la fede religiosa in questione. Posto, infatti, e definito il cimitero di proprietà ecclesiastica come “luogo sacro”, come non tutelarne a buona e piena ragione la specifica identità confessionale?

Quanto, tuttavia, una tale ‘sensibilità’ espressamente religiosa e spirituale risulta oggi adeguata al comune sentire di molti cattolici, anche ‘praticanti’? Certo: dai tempi delle catacombe come cimiteri (=dormitori) di una comunità cristiana di assoluta minoranza sono passati vari secoli.

3.3 Nuove frontiere giuridiche per la Chiesa

Al di là di questi due esempi emblematici, si possono (e devono) considerare oggi anche altri fattori sino ad ora praticamente sconosciuti alla giuridicità ecclesiale ma che sono ormai strettamente implicati dall’essere in ‘questo’ mondo… anche dal punto di vista socio-politico e, quindi, giuridico. La prospettiva non solo è del tutto nuova ed espressamente ‘moderna’ (diversa, cioè, dalla mentalità e cultura antica e medioevale), ma supera di gran lunga anche qualunque attesa o realizzazione di Diritto concordatario, andando ben al di là delle materie solitamente riconosciute a livello socio-politico come di specifica (anche se non esclusiva) competenza o interesse religioso ed ecclesiastico (=materie miste).

Sia permesso sollecitare qui, senza poterle affatto sviluppare, alcune altre ‘attenzioni’ –anche molto differenti tra loro– con lo scopo unico di ‘alzare il sipario’ e mostrare solo qualcosa di ciò che attende il futuro giuridico della Chiesa cattolica.

a) La questione funeraria apre lo sguardo su questioni sino ad oggi percepite soltanto a livello di cronaca, mentre esse rilevano specificamente in riferimento al quid Ecclesiæ: il ‘chi’ ed il ‘come’ delle esequie ecclesiastiche (cfr. Cann. 1183-1184).

- Riguardo al ‘chi’, sia permesso ad un italiano ricordare quattro funerali dell’ultimo decennio che hanno fatto parlare di sé a più livelli, evidenziando problematicità ancora non adeguatamente gestite: Piergiorgio Welby (dicembre 2006: esequie ecclesiastiche negate per ‘apologia’ di suicidio ed eutanasia), Luciano Pavarotti (settembre 2007: esequie ecclesiastiche presiedute dall’Arcivescovo per un divorziato risposato e convivente), Sarah Scazzi (ottobre 2010: rito funebre religioso –senza Messa– per una quindicenne non battezzata, assassinata), Lucio Dalla (marzo 2012: esequie ecclesiastiche a persona ‘indicata’ da terzi come omosessuale praticante).

- Riguardo al ‘come’, si sta riproponendo il tema non tanto della cremazione in sé e per sé (cfr. Cann. 1176 §3; 1184 §1, 2°) ma della destinazione delle ceneri dei defunti cremati e precisamente la questione circa la loro ‘dispersione’ nell’ambiente, cosicché del corpo mortale non rimanga ‘segno’ alcuno a sollecitare la fede nella risurrezione e la preghiera di suffragio in ‘attesa’ della parusia.

b) Anche le tristi vicende in campo penale canonico che hanno segnato soprattutto gli Stati Uniti nell’ultimo decennio hanno palesato l’estrema difficoltà espressamente giuridica a concepire e comprendere da parte degli Ordinamenti giuridici statuali a quale tipologia di rapporto ‘civilistico’ (non però privatistico!) sia riconducibile quello che lega il romano Pontefice coi Vescovi e questi coi membri dei loro Presbiterii.

c) La diminuzione del clero e dei religiosi già da tempo ha portato molte Istituzioni ecclesiastiche europee e nord-americane a sostituire il precedente (secolare) personale ecclesiastico e religioso con dipendenti laici ai quali si applicano –e si deve farlo– le disposizione giuslavoristiche vigenti nei diversi Paesi. Quanto sia difficile gestire l’interazione tra le esigenze del lavoro dipendente e quelle di specifica natura ecclesiale quali retta dottrina, condotta morale, tempi e condizioni di assegnazione di Uffici e funzioni ecclesiastiche (si pensi all’Economo diocesano o ai Giudici dei Tribunali ecclesiastici, tutti da nominarsi ad tempus e, pertanto, ‘precari’ a vita) è questione che solo pochi ancora intuiscono appieno.

Pongo qui soltanto questioni espressamente canoniche (connesse, cioè, a Norme di Legge), poiché è con queste che i giuristi ecclesiali del futuro dovranno misurarsi; quanto agita, invece, le piazze o le aule dei Parlamenti per questioni espressamente etiche (eutanasia, matrimoni non eterosessuali, eugenetica, ecc.) appartiene al campo della Politica, non di mia competenza.


4. CONCRETIZZAZIONE DELLA PROSPETTIVA ILLUSTRATA

Da quanto sin qui esposto e sollecitato, seppur per sommi capi, emergono con forza alcune necessità espressamente giuridiche alle quali l’attuale Canonistica non può continuare a negarsi.

a) Prima di tutto si tratta di operare una ‘de-formalizzazione’ culturale delle attuali configurazioni e categorie giuridiche canoniche, distinguendo [a] le finalità da perseguire, dalle [b] modalità funzionali a tale obiettivo e dalle [c] loro forme non tanto ‘tradizionali’ (termine che non rende il concetto) ma ‘culturali’, assunte lungo i secoli soprattutto all’interno del mondo romano-germanico medioevale in cui ha preso corpo la Christianitas quale ‘comprensione’ pregiudiziale del vivere umano.

Uno sguardo attento, infatti, alle diverse linee dottrinali canonistiche oggi attive evidenzia il rischio di essere e rimanere vincolati non tanto alla soluzione giuridica adottata in un determinato momento (=la Norma come tale) ma alla sua ‘formalizzazione culturale’ in un determinato tipo di paradigmi socio-culturali ed istituzional-giuridici. Non di meno: appare ormai chiaro come  la comprensione ‘vetero-europea’ del vivere ed attuare nella storia non sia più sufficiente alla Chiesa come tale; continua infatti ad emergere quasi quotidianamente, per quanto spesso solo a causa di problemi e negatività davanti a cui si corre immediatamente ai ripari anziché ‘esporsi’ ad un confronto serrato quanto effettivamente concludente, lo iato tra il sentire e pensare giuridico tipicamente ‘ecclesiastico’ e quello ormai ‘secolare/civilistico’ diffuso nelle società contemporanee.

b) In secondo luogo, occorre togliere al Diritto canonico l’incombenza –del tutto impropria– di offrire protezione normativa e ‘rifugio’ d’autorità a quanto non possiede un proprio fondamento sufficiente, come avviene in diverse forme di giuridizzazione della Teologia o di teologizzazione del Diritto canonico. Il Diritto come tale, infatti, non ‘crea’ contenuti né può rafforzarli nei loro fondamenti sostanziali, ma ne tutela soltanto la stabile condivisione e recezione, soprattutto operativa a livello sociale, cercando e prospettando ‘soluzioni’ per i problemi che progressivamente emergono e chiedono attenzione.

Il Diritto non impone ‘che cosa’ fare ma indica ‘come’ farlo. Il ‘che cosa’, infatti, non deriva dalla Norma ma dalla decisione: religiosa, etica o politica che sia; mentre la decisione –a sua volta– deriva dall’adeguata conoscenza e considerazione di cause, circostanze e finalità: il quid Ecclesia, nel nostro caso.

c) In questa prospettiva diventa inevitabile, pertanto, riconoscere che il futuro della giuridicità ecclesiale non sta nelle Norme e tanto meno nella loro esegesi ma negli Istituti giuridici e nella dogmatica giuridica, oltre che nella concezione del Diritto come lingua franca all’interno dell’attuale società ‘multi’ da cui non si darà ritorno prima di alcuni secoli.

Nessuna Norma puntuale e specifica, infatti, è in grado di affrontare la realtà complessa del vivere umano, neppure nel suo coordinamento sistematico con le altre Norme dell’Ordinamento; è invece la comprensione istituzionale della difficoltà e necessità di vivere in ogni qui ed ora che offre ai contenuti della Norma una origine ed una finalità, un senso ed una intenzionalità, capaci di far sì che la Norma stessa sia solo un ‘segno’ –pubblico, stabile e credibile– di una dinamica ben più ampia e sempre in divenire. Non un approccio ‘sistematico’, quindi, ma ‘sistemico’ affinché non ci si possa accontentare di un mero ordine interno (al sistema/Ordinamento) ma si sappiano cercare le vie e modalità di copresenza, dialogo e bilanciamento con l’intera esperienza giuridica umana all’interno della quale anche la Chiesa si muove e della quale la Chiesa stessa rimane un’espressione tutt’altro che trascurabile col suo patrimonio giuridico bimillenario e davvero universale.

Proprio questo significa e comporta la de-formalizzazione giuridica ecclesiale, affinché l’attenzione si possa liberamente e consapevolmente fissare sul quid ben prima e maggiormente che sul quomodo, richiedendo al giurista ecclesiale di ragionare non tanto in modo intra-ordinamentale ma inter-ordinamentale, conoscendo e padroneggiando talmente in profondità l’Ordinamento canonico da non aver più bisogno di nessuna singola Norma in sé, ma da saper individuare volta per volta le migliori modalità di realizzazione dell’irrinunciabile quid Ecclesiæ presente in ogni circostanza e situazione esistenziale.

Come fu per lunghi secoli –almeno– dal Maestro Graziano al Cardinal Gasparri.

Al di là delle considerazioni sin qui svolte sugli aspetti più ‘oggettivi’ (in quanto giuridici e teologici) riguardanti la figura del giurista ecclesiale contemporaneo –considerazioni indirizzate prevalentemente alle sue competenze tecniche e che riguardano più direttamente l’attività didattica e formativa– l’esperienza di docente dell’Institutum Utriusque Iuris suggerisce di dare anche specifica considerazione alla componente in qualche modo ‘soggettiva’ della preparazione e soprattutto dell’animus del giurista ecclesiale: il suo “esse in Ecclesia” e “sentire cum Ecclesia”. Ciò a cui risponde parzialmente l’introduzione del Primo Ciclo di studi teologici prima che si cominci direttamente ad entrare nelle maglie del Diritto canonico e della Canonistica.

L’esse in Ecclesia ed il sentire cum Ecclesia, infatti, sono indispensabili sia per lo studio del Diritto canonico sia per l’attività anche professionale in tale campo, che non possono assimilarsi ad una qualunque delle ‘altre’ specializzazioni giuridiche, soprattutto a livello di esercizio. Il giurista ecclesiale non è come un privatista o un amministrativista o un penalista: uno specializzato in uno specifico settore del Diritto. La sua non è prima di tutto una ulteriore ‘competenza professionale’ ma una vera e propria ‘funzione ecclesiale’… sia che egli giudichi, sia che svolga le funzioni di Patrono, sia che assista e supporti il governo ecclesiale.

Proprio quanto sin qui illustrato intendeva mettere in luce l’assoluta insufficienza di qualunque “positum” rispetto alle reali necessità ecclesiali odierne. La sfida che si pone oggi al Diritto canonico non è infatti la soluzione legale a qualche eventuale problema, ma la capacità di cogliere, delineare e gestire nella sua concreta dimensione giuridica ciò che potrebbe diventare problema …anche –e soprattutto– prima che ‘altri’ ne debbano fare le spese. Se, infatti, il Diritto canonico serve ad evitare o a risolvere problemi all’interno della vita della Chiesa e dei fedeli, l’atteggiamento principale del giurista ecclesiale è proprio quello di essere lui stesso parte attiva e ‘sensibile’ della comunità cristiana che si trova coinvolta nelle diverse situazioni di –almeno potenziale– portata istituzionale e giuridica. Anche per questo ho proposto –e trattato– in queste note la figura del “giurista ecclesiale” e non del semplice “canonista”.

Per il giurista ecclesiale esse in Ecclesia e sentire cum Ecclesia sono vere e proprie componenti epistemologiche e gnoseologiche senza le quali non potrebbe neppure accingersi alla propria attività. L’attività giuridica infatti non si occupa di ‘dottrine’ da approfondire ma di atti e di fatti da qualificare e gestire, come ben esprime l’antica locuzione latina: “da mihi factum et dabo tibi ius”.

Come il teologo deve penetrare la dottrina alla luce della fede, così il giurista ecclesiale deve penetrare il vissuto umano alla luce dell’ecclesialità… senza della quale l’intero Diritto canonico si riduce all’enunciato testuale di poche migliaia di Canoni. Non di meno, se per il teologo si pone il problema del “dissenso” rispetto al Magistero o alla Tradizione della Chiesa, per il giurista ecclesiale si pone invece l’impossibilità stessa di cogliere nei singoli ‘casi’ gli elementi ed i fattori assonanti e/o dissonanti con l’essere stesso della Chiesa in modo non teorico ma pratico. Ciò che può avvenire solo in relazione –anche– alla propria esperienza personale di partecipazione attiva e motivata alla vita stessa della comunità di fede.